STATUTO

Art. 1 – STATUTO

E’ costituita l’Associazione Culturale denominata “Identita’ Italiana Italiani all’Estero”.

Art. 2- SEDE

L’Associazione ha sede legale, provvisoriamente in Torrita di Siena, via Francia 18

Art. 3 – OGGETTO E SCOPO

L’Associazione si prefigge lo scopo di: – promuovere nei luoghi di insediarnentcj delle comunita l di emigrati italiani o di discendenti di emigrati italiani la conoscenza della Cultura Italiana nel senso piu i ampio ed in tutte le sue. varie forme (letteratura, musica, pittura, teatro, cinema, giornalismo, ecc.); diffondere la pratica dell’uso e dell’insegnamento della Lingua Italiana sia presso gli emigrati italiani e i discendenti degli ernigrati e le loro famiglie, che presso le popolazioni di insediamento della nostra emigrazione, in genere sensibili al fascino della nostra Cultura; promuovere tra le nostre comunita’ di emigrati e/o di discendenti di emigrati all’Estero la difesa e la valorizzazione delle Tradizioni Nazionali, della Cultura Italiana, delle produzioni nazionali (difesa e valorizzazione del Il Prodotto Italiano”); contribuire a diffondere tra i nostri connazionali all l estero lo spirito di solidarieta i , di collaborazione e di mutua assistenza; rappresentare le esigenze delle nostre Comunita’ all’estero sia presso le Autorita l Consolari Italiane, sia presso le Istituzioni dei Paesi ospitanti (nel piu t assoluto rispetto delle legislazioni vigenti in detti Paesi); in Italia l’Associazione si propone di far conoscere sia le esigenze e le necessita’ delle comunita’ italiane all’estero, sia il valore aggiunto che dette comunita’ hanno dato e possono dare anche nel futuro allo sviluppo dell’economia nazionale, promovendo da un lato l’adozione di misure legislative al Parlamento e al Governo Nazionale, nonche’ ai Consigli e alle Giunte Regionali, atte a valorizzare le nostre comunita’ emigrate, a tutelarle nei loro interessi morali e materiali; da ultimo l’Associazione si propone nel caso di crisi economiche, di conflitti, o di catastrofi naturali a promuovere attivita’ di assistenza nei confronti di quegli emigrati che decidano o siano costretti a rientrare in Italia. Al fine di erseguire le suddette finalità l’associazione potrà: organizzare convegni, mostre, proiezioni di video e film, concerti, spettacoli teatrali e intrattenimenti musicali’ pubblicare per i soci riviste, bollettini, atti di convegni e materiali audio e video; organizzare incontri tra soci in occasione di festività, ricorrenze ed altro ed ogni altra attività associativa, culturale, ricreativa ed editoriale lecita ed aderente agli scopi dell’Associazione; fornire servizio di bar e di ristorazione ai propri soci; partecipare ad altri circoli o associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti o associazioni con scopi sociali ed umanitari; attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono.

L’Associazione potra’ inoltre coinvolgere nelle proprie attività di promozione Enti Locali,

Amministrazioni Pubbliche, Scuole, Distretti Scolastici, Università, Consolati, Istituti Italiani di Cultura, ecc. L’Associazione potrà acquistare strumentazioni, arredi e materiali inventariabili e non, per condurre ricerche e studi, allestire locali adeguati allo scopo.

  • L’Associazione si dotera i di una pagina Facebò0k nonche’ di un periodico mensile telematico e/o cartaceo aventi l’identica denominazione dell’Associazione.
  • L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate al punto 1 del presente Articolo, ad eccezione di quelle direttamente connesse e di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 4 – PATRIMONIO ED ENTRATE

  1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti Pubblici o Privati o da persone fisiche, da eventuali attivita’ di carattere economico svolte dall’Associazione, dagli avanzi di gestione.
  2. Il fondo di dotazione iniziale dell’Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai Soci Fondatori(ano     00)
  3. Per l’adempimento dei suoi compiti, l’Associazione dispone delle entrate derivanti: dai versamenti effettuasti dai Soci fondatori originari; da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all’Associazione; dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività,
  4. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota minima da versarsi all’atto dell’adesione dell’Associazione da parte di chi intende aderire all’Associazione medesima; in mancanza, si intende prorogato l’importo dell’anno precedente.
  5. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto a quelli originari.
  6. I versamenti al fondo di Dotazione possono essere di qualsiasi entità fatto salvo il minimo come sopra determinato, se dovuto, e sono comunque a fondo perduto. ln nessun caso , e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al fondo di Dotazione.
  7. il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare, nè per successione a titolo universale.

Art. 5-SOCI

  1. Sono aderenti all’Associazione: A. i Soci Fondatori;i.
    1. li Soci ordinari.
    1. I Soci Sostenitori.
    1. I Soci Onorari,
  2. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per periodo temporaneo.
  3. Sono Soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell’originario fondo di Dotazione dell’Associazione stessa.
  4. Sono Soci ordinari dell’Associazione coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza, in regola con il versamento della quota annuale di iscrizione.
  5. Sono Soci Sostenitori coloro che abbiano aderito all’Associazione ed abbiano versato una quota maggiorata, rispetto a quella ordinaria, stabilita al riguardo dal Consiglio Direttivo;
  6. Sono Soci Onorari quelle persone che nel corso della loro vita si siano particolarmente distinti in attivita’ coincidenti con le finalita’ perseguite dall’Associazione. La nomina dei Soci Onorari e’ devoluta al Consiglio Direttivo dell’Associazione.
  7. Ai soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori, di maggiore età e in regola con il pagamento delle quote sociali, compete il diritto di voto nell’assemblea generale dei soci sia ordinarie che straordinarie cosi come compete ad essi il diritto di elettorato attivo e passivo per la elezione delle cariche sociali.
  8. Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’Associazione stessa; tale recesso ha efficacia all’inizio dei secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notifica della volontà di recesso. La comunicazione della recessione dovrà essere inviata al Presidente dell’Associazione stessa con raccomandata R.R. o con posta elettronica certificata o a mezzo Fax.
  9. ln presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all’Associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli può adire il Collegio dei Probiviri di cui al presente Statuto; in tale caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dei Collegio stesso.

Art. 6 ORGANI

Sono organi dell’Associazione:

L’Assemblea Generale dei Soci aderenti all’Associazione;

Il Presidente del Consiglio Direttivo;

Il vice Presidente;

Il Segretario-Tesoriere;

Il Consiglio Direttivo;

Il Collegio dei Probiviri – Revisori dei Conti

Art. 7 L’ASSEMBLEA

  1. L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione. Le Assemblee possono essere Ordinarie e Straordinarie.
  2. L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 giugno). Sono inoltre compiti dell’assemblea ordinaria: L’elezione del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Vice Presidente e del SegretarioTesoriere e dei Collegio dei Probiviri-Revisori dei conti.

Delineare gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione.

Deliberare sulle modifiche al presente Statuto.

Delibera sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto.

 E’ compito dell’Assemblea Straordinario deliberare sullo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio,

  • l’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da alrneno un decimo degli aderenti all’Associazione.
  • La convocazione dell’Assemblea deve effettuarsi mediante avvisi da pubblicarsi sulla pagina facebook dell’Associazione e su eventuali organi ufficiali cartacei o telematici dell’Associazione e da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 30 giorni prima della adunanza, contenenti l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purché in territorio nazionale), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata ameno 24 ore dopo la prima. ln mancanza dell’adempimento delle suddette formalità, l’Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti gli associati con diritto di voto e tutti i componenti il Consiglio Direttivo.
  • Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei presenti. Tuttavia, per lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione l’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà con il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.
  • Gli associati che, per qualsiasi motivo, non possano intervenire personalmente all’assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro associato, mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare un numero di Associati non superiore a 25. Le deleghe debbono essere conservate tra gli atti sociali.

Art. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell’Assemblea, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) membri, compresi il Presidente. Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 (tre) anni, salvo dimissioni. Qualora venga a mancare un consigliere, il Consiglio provvede a sostituirlo per cooptazione, ai sensi dell’art. 2386 del codice civile.
  2. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice presidente e il Segretario-Tesoriere e può delegare, con proprie deliberazioni, parte delle proprie attribuzioni ad uno dei Consiglieri.
  3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri La convocazione è fatta a mezzo di comunicazione cartacea o telematica (PEC) aa spedirsi non meno di 5 giorni prima dell’adunanza e, nei casi urgenti a mezzo telegramma o telefax, in modo che i Consiglieri ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza del Consiglio in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Normalmente le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgeranno in teleconferenza (via Skype). Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale quello del Presidente dell’adunanza, nelle votazioni segrete la parità equivale al rigetto. Di ogni riunione e’ redatto apposito verbale a cura del Segretario.
  4. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragione dell’ufficio ricoperto.

Art. 9 IL PRESIDENTE

  1. Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza dell’Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione anche ad estranei al consiglio stesso, se nel caso, con idonea procura.
  2. Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consigliò Direttivo per la ratifica del suo operato.
  3. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia, d’intesa con il Segretario-Tesoriere, il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma qualora se ne presenti la necessità.
  4. Il Presidente, con la collaborazione del Segretario – Tesoriere, cura la predisposizione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo annuale da sottoporre per l’approvazione al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea dei Soci, corredandolo di idonee relazioni.

Art. 10 IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’adempimento del Presidente.

Art. 11 IL SEGRETARIO-TESORIERE

Il Segretario-Tesoriere redige i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo; è responsabile della corretta gestione amministrativa e contabile dell’Associazione e cura la tenuta delle scritture contabili dell’Associazione; a nome e per conto dell’Associazione può aprire un conto corrente presso primario Istituto Bancario a propria firma; cura gli eventuali adempimenti fiscali cui l’Associazione sia tenuta, collabora con il Presidente nei compiti ad esso attribuiti dall’art. 9 del presente Statuto, in particolare dai commi 3 e 4.

Art. 12 LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il libro dei soci aderenti all’Associazione, il libro verbali del Collegio dei Probiviri – Revisori dei Conti.

Art. 13 BILANCIO CONUNTIVO E PREVENTIVO

  1. Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno
  2. Senza ritardo, e comunque non oltre il 30 giugno di ciascun anno, dopo la chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo recante i! rendiconto economico e finanziario dell’esercizio precedente da sottoporre al parere del Collegio dei Probiviri — revisori dei conti e successivamente all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.

Art. 14 AVANZI Dl GESTIONE

  1. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denorninati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative che, per legge, statuto o regolamento perseguano fina!ita’ analoghe a quelle dell’Associazione.
  2. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 15 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI – REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Probiviri Revisori dei Conti si compone di tre membri eletti dall’Assemblea, uno dei quali, sempre su nomina dell’Assemblea, assume la carica di Presidente.

Il Collegio si riunisce almeno una volta l’anno, per prendere visione della documentazione contabile, ed esprimere il proprio parere sul bilancio consuntivo annuale dell’Associazione, sul quale riferire al Consiglio Direttivo e all’Assemblea.

ln qualità di Colleg;o dei Probiviri, decide sulla eventuale espulsione dall’Associazione di membri che abbiano commesso atti in contrasto con le finalità dell’Associazione o lesivi della onorabilità dell’Associazione stessa e decide in qualità di collegio arbitrale su eventuali controversie tra i soci.

Delle riunioni del Collegio e’ tenuto, a cura del Presidente del Collegio, apposito verbale da conservarsi nel Libro delle Riunioni del Collegio.

Art. 16 ORGANIZZAZIONE

  1. L’Associazione si struttura in Delegazioni e Circoli.
  2. I Delegati sono nominati dal Consiglio Direttivo, scelti tra gli iscritti all’Associazione; essi hanno il compito di rappresentare l’Associazione presso le Autorita’ locali: in Italia presso le Regioni e all’Estero sia presso le Autorita’ Consolari Italiane sia presso le Autorit.a’ Pubbliche dei Paesi ospitanti. I Delegati hanno inoltre il compito di promuovere la nascita di circoli dell’Associazione nel territorio di competenza, di coordinarne l’attivita’ e di riferirne almeno una volta l’anno alla Presidenza.
  3. I Circoli si formano su base volontaria, con la presenza di almeno 5 (Cinque) soci, che redigono l’atto costitutivo del Circolo ed eleggono al loro interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario Tesoriere, previa richiesta al Consiglio Direttivo dell’Associazione dell’autorizzazione alla costituzione e, successivamente, alla convalida della costituzione.
  4. I circoli costituiti all’estero, sia nella fase della costituzione, sia nello svolgimento dell’attivita’ sociale, cosi come i Delegati negli Stati esteri dovranno tassativamente operare , oltre che nel rispetto del presente statuto, nel rispetto degli ordinamenti giuridici dei Paesi ospitanti, procurando di mantenere rapporti di positiva collaborazione sia con le Autorita’ Consolari Italiane, sia con le Autorita’ Statali e locali dei Paesi Ospitanti.

Art. 17 SCIOGLIMENTO

ln caso di scioglimento, per qualunque causa, l!Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative o aventi fini di pubblica utilità affini a quelli perseguiti dall’Associazione.

Art. 18 CLAUSOLA COMPROMISORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio del Collegio dei Probiviri — Revisori dei Conti.

Art. 19 LEGGE APPLICABILE

Per disciplinare quanto non previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme di cui all’art. 36 e seguenti del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile. Esso si compone di 19 Articoli e fin qui di Sette (7) pagine e 4 righi.